Ordinanza
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Art. 18a Esame da parte dell’ufficio del registro fondiario e dell’autorità dell’incanto 47
1 Nel caso di un acquisto secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE (stabilimenti d’impresa), l’ufficio del registro fondiario e l’autorità dell’incanto rinunciano al rinvio dell’acquirente all’autorità di prima istanza per l’accertamento dell’obbligo dell’autorizzazione (art. 18 cpv. 1) se:
2 Nel caso di un acquisto secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b LAFE (abitazione principale), si rinuncia al rinvio se:
3 Nel caso di un acquisto di un’abitazione secondaria da parte di un frontaliere nella regione del suo luogo di lavoro (art. 7 lett. j n. 1 e 2 LAFE), si rinuncia al rinvio se:48
47Introdotto dal n. I dell’O del 10 set. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2122). 48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 gen. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 87). 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 gen. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 87). 51 Introdotto dal n. I dell’O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1115). |