1 L’allegato 1 della presente ordinanza riporta il numero massimo annuo, per l’insieme del Paese, di autorizzazioni per abitazioni di vacanza e unità d’abitazioni in apparthotel e i contingenti cantonali annui (art. 11 e 39 LAFE).
2 Le autorizzazioni sono computate al contingente dalle autorità competenti al momento dell’assicurazione data all’alienante (autorizzazione di massima) o, qualora non ci fosse assicurazione, al momento del rilascio all’acquirente.
3 Le unità di contingente non utilizzate in un anno sono riportate all’anno successivo.25
4 Se non vengono utilizzate nemmeno entro il 31 ottobre dell’anno successivo, l’Ufficio federale di giustizia le ripartisce fra i Cantoni che hanno esaurito il loro contingente entro tale data e che hanno richiesto l’attribuzione di unità supplementari.26
5 Il numero di unità supplementari attribuite ad un Cantone non può superare la metà del suo contingente annuale (allegato 1).27
6 Se i Cantoni richiedono più unità supplementari di quante ve ne siano a disposizione, la ripartizione viene effettuata proporzionalmente ai contingenti annuali dei Cantoni richiedenti.28
7 Le unità riportate all’anno successivo (cpv. 3) e le unità supplementari distribuite dall’Ufficio federale di giustizia (cpv. 4) decadono se non vengono utilizzate entro il 31 dicembre di tale anno.29
25Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2117).
26Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2117).
27Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2117).
28Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2117).
29Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2117).