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Art. 1 Acquisto di fondi
1 Sono considerati acquisto di fondi anche:2
2 Per altri diritti che procurano all’acquirente una posizione analoga a quella del proprietario di un fondo (art. 4 cpv. 1 lett. g LAFE) s’intende segnatamente:
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 set. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2122). 3Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 set. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2122). 4Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2669). |