Art. 11 Condizioni e oneri
1 Se l’acquirente, il coniuge, il partner registrato o un suo figlio minore di 18 anni sono già proprietari di un’abitazione secondaria ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE, di un’abitazione di vacanza o di un’unità di abitazione in apparthotel, l’acquisto di un altro fondo di tale genere può essere autorizzato unicamente alla condizione che il primo fondo venga precedentemente alienato (art. 12 lett. d LAFE).33 2 Le autorizzazioni sono di regola subordinate almeno ai seguenti oneri da menzionare nel registro fondiario (art. 14 LAFE):
3 L’autorità di prima istanza può imporre ulteriori oneri per assicurare che il fondo sia usato conformemente allo scopo fatto valere dall’acquirente. 4 È considerato motivo imperativo per la revoca totale o parziale di un onere (art. 14 cpv. 4 LAFE) , una modifica delle circostanze dell’acquirente che renda impossibile o incomportabile l’adempimento dell’onere. 5 Il controllo dell’adempimento degli oneri spetta all’autorità di prima istanza oppure, se essa non agisce, alle autorità legittimate a ricorrere. 33 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923). 34Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 set. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2122). 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1115). |