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Art. 15 Accertamento dell’obbligo dell’autorizzazione
1 L’acquirente chiede una decisione d’accertamento all’autorità di prima istanza quando l’obbligo dell’autorizzazione (art. 2 e 4–7 LAFE) non può essere escluso a priori (art. 17 cpv. 1 LAFE).38 2 Qualora la decisione sia di competenza di un’autorità federale (art. 7 lett. h, 16 cpv. 1 lett. a LAFE), l’acquirente invia la propria richiesta all’autorità cantonale di prima istanza a destinazione dell’autorità federale. Le procedure applicabili agli acquisti di fondi di cui al capitolo 3 della legge del 22 giugno 200739 sullo Stato ospite sono disciplinate nell’ordinanza del 7 dicembre 200740 sullo Stato ospite (art. 7a LAFE).41 3 Inoltre l’autorità di prima istanza accerta se vi sia obbligo dell’autorizzazione quando:
38Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 set. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2122). 41 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657). |