|
Art. 18b Esame da parte dell’ufficio del registro di commercio 52
L’ufficio del registro di commercio rinvia il richiedente all’autorità di prima istanza (art. 18 cpv. 1) di regola solamente se l’iscrizione nel registro di commercio è legata alla partecipazione di una persona all’estero ad una società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale oppure ad una persona giuridica, il cui scopo effettivo è l’acquisto di fondi (art. 4 cpv. 1 lett. b ed e LAFE; art. 1 cpv. 1 lett. a e b) che non possono essere acquistati senza autorizzazione in virtù dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE. 52Introdotto dal n. I dell’O del 10 set. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2122). |