Art. 2 Persone all’estero 7
1 Non sono considerati persone all’estero (art. 5 cpv. 1 lett. a LAFE), se hanno il domicilio in Svizzera giusta gli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 del Codice civile (CC)8:
2 La legittimità del domicilio presuppone inoltre un permesso per dimoranti tempora-nei, di dimora o di domicilio UE / AELS valido (art. 4 cpv. 1 e 5 dell’O del 22 maggio 200210 sulla libera circolazione delle persone, OLCP) per la costituzione di un domicilio.11 3 Sono considerate persone che non hanno il diritto di stabilirsi in Svizzera (art. 5 cpv. 1 lett. abis LAFE) gli stranieri senza un permesso di domicilio valido (art. 34 della LF del 16 dicembre 200512 sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI13).14 4 Gli stranieri che per il soggiorno conforme alla legge non necessitano di un’autorizzazione della polizia degli stranieri (art. 5 cpv. 3) sottostanno all’obbligo dell’autorizzazione per l’acquisto di fondi come gli stranieri che necessitano di un’autorizzazione della polizia degli stranieri. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1115). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 gen. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 87). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 gen. (RU 2021 87). Correzione del 9 nov. 2022 (RU 2022 656). 13 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 14 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5627). |