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Art. 20 Statistica
1 La statistica sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (art. 24 cpv. 3 LAFE) verte su:
2 L’ufficiale del registro fondiario comunica senza indugi e gratuitamente le relative iscrizioni all’Ufficio federale di giustizia, tramite modulo procuratogli da quest’ultimo; i Cantoni possono stabilire che le comunicazioni vengano trasmesse dalle autorità di prima istanza o dall’autorità legittimata a ricorrere. 3 L’Ufficio federale di giustizia pubblica ogni anno un compendio dei dati statistici ne «La Vie économique». 4 Il compendio dei dati statistici verte anche sull’acquisto di fondi da parte di stranieri, esclusi i trasferimenti di proprietà tra acquirenti e alienanti stranieri e i riacquisti svizzeri (incremento netto). 5 L’uso dei dati personali per scopi diversi da quello statistico è ammissibile solo se è contemplato dalla legge. 56Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 set. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2122). 57Abrogata dal n. I dell’O del 23 nov. 1988, con effetto dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1998). 58Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 set. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2122). |