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Art. 4 Caso di rigore
1 L’alienante che fa valere un caso di rigore (art. 8 cpv. 3 LAFE) deve provare, oltre alla situazione d’emergenza, che ha inutilmente offerto l’abitazione al prezzo di costo a persone non sottostanti all’obbligo dell’autorizzazione; il prezzo di costo è aumentato di un importo uguale a un’adeguata corresponsione d’interessi qualora l’abitazione appartenga da oltre tre anni all’alienante. 2 L’acquisto di un’abitazione di vacanza o di un’unità d’abitazione in un apparthotel può, anche in un caso di rigore, essere autorizzato soltanto in luoghi turistici giusta il diritto vigente (art. 9 cpv. 3 LAFE) o previgente (art. 21 cpv. 2). |