Ordinanza
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Art. 1ter Comunicazione
1 Il caso di un assicurato può essere comunicato all’ufficio AI competente ai sensi dell’articolo 40 ai fini di un rilevamento tempestivo dall’assicurato stesso o da terzi se l’assicurato:
2 La persona o l’istituzione legittimata secondo l’articolo 3b capoverso 2 LAI a comunicare il caso di un assicurato ai fini di un rilevamento tempestivo compila il modulo di comunicazione. |