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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
del 17 gennaio 1961 (Stato 1° gennaio 2021)
1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
1 La grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
2 La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a.
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;
b.
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o
c.
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38.
3 La grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a.
è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b.
necessita di una sorveglianza personale permanente;
c.
necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d.
a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e.
è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38.
4 Per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età.
174Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).