Ordinanza
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Art. 4sexies Durata dei provvedimenti
1 Un anno di provvedimenti di reinserimento corrisponde a 230 giorni di provvedimenti. I giorni di provvedimenti sono giorni lavorativi. 2 Se, per motivi di salute, l’assicurato non può seguire i provvedimenti per oltre 30 giorni civili consecutivi, i giorni di provvedimenti interessati non sono computati. 3 I provvedimenti di reinserimento si concludono in particolare se:
4 I provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale sono interrotti se l’assicurato non può più aumentare la sua presenza o le sue prestazioni. 5 In casi eccezionali, i provvedimenti di reinserimento possono essere prolungati se sono necessari per raggiungere l’idoneità alla reintegrazione professionale.29 6 Un assicurato che ha seguito provvedimenti di reinserimento per una durata complessiva di due anni non ha più diritto a simili provvedimenti. 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20143177). |