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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
del 17 gennaio 1961 (Stato 1° gennaio 2021)
1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
Art. 4octiesContributo versato al datore di lavoro
1 Il contributo versato al datore di lavoro secondo l’articolo 14a capoverso 5 LAI ammonta a un massimo di 100 franchi per ogni giorno in cui sono eseguiti provvedimenti di reinserimento.30
2 La Centrale di compensazione versa il contributo direttamente al datore di lavoro quando i provvedimenti sono conclusi. Su richiesta del datore di lavoro, il contributo può essere versato anche periodicamente.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).