Ordinanza
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Art. 1bis Aliquota dei contributi 6
1 Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS7, i contributi sono calcolati come segue:
2 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 68 a 3400 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia. 6Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 1987 (RU 1987 1088). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022606). |