Ordinanza
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Art. 17 Periodi d’accertamento 85
1 L’assicurato che, per almeno due giorni consecutivi, si sottopone a un accertamento prescritto dall’ufficio AI e inteso a stabilire il suo diritto alle prestazioni, riceve un’indennità giornaliera per ogni giorno d’accertamento. 2 Durante i periodi d’accertamento precedenti la concessione di prestazioni ai sensi dell’articolo 16 LAI non sussiste il diritto a un’indennità giornaliera. 85Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |