1 Gli assicurati che hanno compiuto il 18° anno di età e che soggiornano in un’istituzione per almeno 24 giorni per mese civile al fine di attuare provvedimenti d’integrazione secondo l’articolo 8 capoverso 3 LAI non hanno alcun diritto all’assegno per grandi invalidi per il mese in questione. È fatto salvo il capoverso 4.
2 I minorenni che soggiornano in un’istituzione per l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione secondo l’articolo 8 capoverso 3 non hanno alcun diritto a un assegno per grandi invalidi per questi giorni. Sono fatti salvi il capoverso 4 e l’articolo 42bis capoverso 4 LAI.202
2bis I minorenni che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi in virtù dell’articolo 42bis capoverso 4 LAI devono inoltrare all’ufficio AI, unitamente alla fattura, anche l’attestazione dello stabilimento ospedaliero prevista in quella disposizione.203
2ter I minorenni che si assumono le spese del soggiorno in istituto continuano ad aver diritto a un assegno per grandi invalidi.204
3 Per un soggiorno in un’istituzione sono determinanti i giorni per i quali l’assicurazione per l’invalidità copre le spese di soggiorno stazionario nell’istituzione.205
4 Le restrizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano agli assegni versati per una grande invalidità ai sensi dell’articolo 37 capoverso 3 lettera d.
5 ...206
201 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
202 Nuovo testo del per. giusta il n. I 1 dell’O del 7 ott. 2020 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4545).
203 Introdotto dal n. I 1 dell’O del 7 ott. 2020 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4545).
204 Introdotto dal n. I 1 dell’O del 7 ott. 2020 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4545).
205 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20143177).
206 Abrogato dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).