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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
del 17 gennaio 1961 (Stato 1° gennaio 2023)
1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
Art. 6quaterIndennità per sopperire all’aumento dei contributi 65
1 Al datore di lavoro è versata un’indennità secondo l’articolo 18c LAI, se l’assicurato è assente per malattia per oltre 15 giorni di lavoro nell’arco di un anno. L’indennità è versata a partire dal 16° giorno di assenza, sempre che il datore di lavoro continui a versare un salario all’assicurato o un’assicurazione d’indennità giornaliera gli accordi prestazioni.66
2 L’importo dell’indennità ammonta, per ogni giorno di assenza, a:
a.
48 franchi per aziende con non più di 50 collaboratori;
b.
34 franchi per aziende con oltre 50 collaboratori.
3 Il conteggio delle indennità è effettuato non prima di un anno dall’inizio del rapporto di lavoro. Se il rapporto di lavoro termina prima di questa scadenza, il conteggio può essere effettuato anche prima.
4 L’indennità è versata direttamente al datore di lavoro dalla Centrale di compensazione.
65 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).