Ordinanza
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Art. 4ter Assunzione dei costi in caso di nascita all’estero 39
Per i bambini ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3 lettera b LAI nati invalidi all’estero, l’assicurazione per l’invalidità assume le prestazioni in caso di infermità congenita durante tre mesi dopo la nascita nella misura in cui avrebbero dovuto essere accordate in Svizzera. 39Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691). |