Ordinanza
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Art. Rimunerazione delle cure ospedaliere quater159
1 Per la rimunerazione delle cure ospedaliere nel reparto comune di un ospedale l’UFAS stipula convenzioni tariffali e di collaborazione con gli ospedali e conviene importi forfettari. Tali importi sono riferiti alle prestazioni e si basano su strutture uniformi per tutta la Svizzera. Le tariffe ospedaliere si rifanno alla rimunerazione degli ospedali che forniscono le prestazioni nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso. 2 Le parti alla convenzione possono convenire che prestazioni diagnostiche o terapeutiche speciali non siano computate nell’importo forfettario, bensì fatturate separatamente. 3 Se un modello di rimunerazione delle cure ospedaliere riferito alle prestazioni secondo l’articolo 14 capoverso 1 LAI si basa su un sistema di classificazione dei pazienti di tipo DRG (Diagnosis Related Groups), la convenzione tariffale include anche il relativo manuale di codificazione e un piano per la revisione della codificazione. 4 Se l’assicurato si reca in un ospedale che non ha stipulato alcuna convenzione tariffale con l’UFAS, l’assicurazione per l’invalidità rimborsa le spese che l’assicurato avrebbe dovuto sostenere per il trattamento nel reparto comune dell’ospedale convenzionato di cui al capoverso 1 più vicino. L’ospedale ha diritto solamente al rimborso di queste spese. 159 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |