Ordinanza
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Art. 1ter Comunicazione
1 I casi degli assicurati di cui all’articolo 3abis capoverso 2 LAI possono essere comunicati all’ufficio AI competente ai sensi dell’articolo 40 ai fini di un rilevamento tempestivo.9 2 La persona o l’istituzione legittimata secondo l’articolo 3b capoverso 2 LAI a comunicare il caso di un assicurato ai fini di un rilevamento tempestivo compila il modulo di comunicazione. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |