Ordinanza
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Art. 1sexies Principio
1 I provvedimenti d’intervento tempestivo secondo l’articolo 7d capoverso 2 LAI possono essere accordati agli assicurati che sono annunciati all’AI. 2 Durante il periodo dell’obbligo scolastico, agli assicurati possono essere concessi provvedimenti secondo l’articolo 7d capoverso 2 lettere c e d LAI, se questi facilitano loro l’accesso a una prima formazione professionale o l’ingresso nel mercato del lavoro.12 12 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |