Ordinanza
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Art. 108ter Condizioni 454
1 Sussidi sono versati soltanto se il bisogno di prestazioni secondo l’articolo 108bisè provato. L’UFAS emana direttive a questo scopo. 2 Le organizzazioni provvedono al rilevamento statistico delle prestazioni e dei loro beneficiari e adempiono le esigenze relative alla contabilità e alla qualità delle prestazioni fornite. L’UFAS emana direttive a questo scopo. 454 Introdotto dal n. I dell’O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. |