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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
1 Il sussidio versato per un periodo contrattuale a un partner contrattuale corrisponde al massimo al sussidio versato per il periodo contrattuale precedente; l’UFAS può adeguarlo al rincaro secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo. È fatto salvo il versamento di sussidi per prestazioni nuove o più estese la cui necessità è provata in virtù dell’articolo 108ter.456
2 Per ogni nuovo periodo contrattuale l’UFAS può concedere un supplemento per prestazioni nuove o più estese, computabili secondo l’articolo 108bis. Per il calcolo del supplemento l’importo totale dei sussidi versati nell’ultimo anno del periodo contrattuale precedente è moltiplicato per un tasso di supplemento. Tale tasso corrisponde al tasso medio di crescita del numero di beneficiari di prestazioni individuali dell’assicurazione per l’invalidità nei tre anni precedenti l’anno di negoziazione. L’anno di negoziazione è quello che precede un periodo contrattuale.
3 Il tasso di supplemento si applica a tutti gli anni del periodo contrattuale e non deve superare la crescita potenziale del prodotto interno lordo reale.
455 Introdotto dal n. I dell’O del 2 feb. 2000 (RU 2000 1199). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003383). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
456 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20143177).
457 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005 (RU 2005 5635). Abrogato dal n. I dell’O del 19 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 20143177).