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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato – aiuto specializzato e autoaiuto – agli invalidi per prestazioni che forniscono nell’interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all’aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive.
1bis Un’organizzazione si dedica in larga misura all’aiuto agli invalidi, se:
a.
almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro familiari;
b.
almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue prestazioni;
c.
i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l’articolo 74 LAI ammontano ad almeno un milione di franchi l’anno.
2 Per il versamento degli aiuti finanziari, l’UFAS, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990449, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l’UFAS emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso.
448 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20143177).