Ordinanza
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Art. 110 Procedura 460
1 Le organizzazioni di aiuto privato agli invalidi secondo l’articolo 108 capoverso 1 che intendono ottenere sussidi devono presentare una richiesta all’UFAS. L’UFAS stabilisce quali documenti devono essere presentati in vista della conclusione di un contratto di prestazioni. 2 L’UFAS determina i documenti che gli devono essere presentati, nel periodo di durata del contratto, entro sei mesi a contare dalla fine dell’esercizio annuale. Prima della sua scadenza, il termine può essere prorogato dietro richiesta scritta debitamente motivata. L’inosservanza, senza ragioni valide, del termine ordinario o prorogato comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.461 3 I sussidi sono versati in due acconti annui. Alla conclusione del periodo contrattuale si effettua un conguaglio.462 4 Il versamento di un sussidio più elevato in cambio di prestazioni più estese di quelle previste nel contratto è possibile soltanto eccezionalmente durante il periodo contrattuale in corso e soltanto previa modifica del contratto. 5 L’organizzazione è tenuta a informare in qualsiasi momento l’UFAS e gli uffici di revisione sull’utilizzazione dei sussidi e a consentire loro la consultazione dei suoi documenti commerciali determinanti e l’accesso alla sue sedi. L’UFAS e gli organi di controllo possono eseguire controlli a sorpresa.463 460Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199). 461 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1374). 462 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20143177). 463 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20143177). |