Ordinanza
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Art. 117 Entrata in vigore e esecuzione
1 La presente ordinanza ha effetto a contare dal 1° gennaio 1961. Essa è applicabile anche alle richieste presentate nel 1960, ma non ancora risolte alla data della sua entrata in vigore. 2 ...468 3 Il DFI è incaricato dell’esecuzione. 4 L’UFAS emana le disposizioni d’esecuzione relative agli articoli 108–110.469 468Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968, con effetto dal 1° gen. 1968 (RU 1968 43). 469 Introdotto dal n. I dell’O del 28 gen. 2004 (RU 2004 743). Nuovo testo giusta il n. I 17 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |