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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
Art. 20quaterInterruzioni dei provvedimenti d’integrazione 96
1 L’indennità giornaliera continua a essere versata agli assicurati che devono interrompere un provvedimento d’integrazione per causa di malattia o di maternità, se non hanno alcun diritto a un’indennità giornaliera di un’altra assicurazione sociale obbligatoria o a un’indennità giornaliera di un’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità.97
2 L’indennità giornaliera continua a essere versata conformemente al capoverso 1:
a.
per al massimo 30 giorni nel primo anno del provvedimento d’integrazione;
b.
per al massimo 60 giorni nel secondo anno del provvedimento d’integrazione;
c.
per al massimo 90 giorni a partire dal terzo anno del provvedimento d’integrazione.98
6 Se gli assicurati interrompono un provvedimento d’integrazione a causa di un infortunio, l’indennità giornaliera continua a essere versata loro come segue:
a.
al massimo per i due giorni successivi all’infortunio, se sono assicurati obbligatoriamente secondo la legge del 20 marzo 1981101 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
b.
secondo le stesse regole valide in caso di malattia secondo i capoversi 1, 2 e 4, se non sono assicurati obbligatoriamente secondo la LAINF.102
96 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
99 Abrogato dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
100 Abrogato dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).