Ordinanza
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Art. 21octies Deduzione in caso di vitto e alloggio a spese dell’assicurazione per l’invalidità 131
1 Se l’assicurazione per l’invalidità copre le spese per il vitto e l’alloggio durante l’integrazione, l’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1 LAI è ridotta del 20 per cento, ma al massimo di 20 franchi. La riduzione è del 10 per cento, ma al massimo di 10 franchi, se l’assicurato ha un obbligo di mantenimento nei confronti di figli che, in caso di decesso dell’assicurato, avrebbero diritto alla rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.132 2 Se inoltre l’indennità giornaliera è ridotta in base all’articolo 21septies, la deduzione secondo il capoverso 1 si applica dopo tale riduzione. 3 L’indennità giornaliera non è ridotta durante la prima formazione professionale.133 131 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mag. 1999 (RU 1999 1851). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). 132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. 133 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |