Ordinanza
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Art. 21novies Garanzia dei diritti acquisiti 134
Se a causa dell’esecuzione di un provvedimento l’assicurato subisce la soppressione dell’indennità giornaliera di un’altra assicurazione, calcolata sulla base di un precedente reddito da lavoro, l’indennità giornaliera versata dall’assicurazione per l’invalidità oltre alla rendita conformemente all’articolo 22bis capoverso 6 LAI ammonta almeno all’indennità giornaliera percepita fino a quel momento. 134 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2011 (RU 2011 5679). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |