Ordinanza
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Art. 22quater Indennitàper spese di custodia e d’assistenza 142
1 Sono rimborsate come spese di custodia e d’assistenza in particolare:
2 Sono rimborsati solo i costi effettivi, al massimo sino a un importo corrispondente al 20 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 24 capoverso 1 LAI, moltiplicato per il numero di giorni effettivi di integrazione effettuati. 3 Le spese di custodia e d’assistenza inferiori complessivamente a 20 franchi non sono rimborsate. 142Introdotto dal n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2001 89). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). |