Ordinanza
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Art. 22quinquies Prestazione per i figli 143
1 Gli assegni per i figli e gli assegni per la formazione ai sensi della legislazione federale, del diritto cantonale e della legislazione estera sono considerati come assegni previsti dalla legge ai sensi dell’articolo 22bis capoverso 2 LAI.144 2 La cassa di compensazione può chiedere all’assicurato di fornirle la prova che egli non ha diritto a un assegno per i figli o a un assegno per la formazione. 3 Se l’assicurato ha diritto a un assegno per i figli o a un assegno per la formazione e l’importo della prestazione per i figli sarebbe superiore a questo assegno, l’assicurato non ha diritto al versamento della differenza. 143 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). 144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |