Ordinanza
|
Art. 23ter Provvedimenti d’integrazione all’estero per le persone soggette all’assicurazione facoltativa 147
1 L’assicurazione assume le spese per i provvedimenti d’integrazione attuati all’estero se circostanze particolari lo giustificano e se, grazie a tali provvedimenti, la persona interessata può, con ogni probabilità, esercitare nuovamente un’attività lucrativa o svolgere le mansioni consuete.148 2 Per le persone che non hanno ancora compiuto il 20° anno di età, l’assicurazione assume le spese per i provvedimenti effettuati all’estero se le possibilità di successo di tali provvedimenti e le condizioni personali della persona interessata lo giustificano. 147 Introdotto dal n. I dell’O del 4 dic. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 89). 148 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). |