Ordinanza
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Art. 24 Diritto di opzione e convenzioni 150
1 Il DFI può emanare prescrizioni sul riconoscimento conformemente all’articolo 26bis capoverso 2 LAI. L’UFAS può tenere un elenco degli agenti esecutori riconosciuti. 2 Le convenzioni secondo l’articolo 21quater capoverso 1 lettera b LAI sono concluse dall’UFAS.151 3 Per le persone e gli enti che eseguono provvedimenti d’integrazione senza aver aderito a una convenzione conclusa dall’UFAS a livello nazionale, tutte le condizioni fissate in questa convenzione sono considerate esigenze minime dell’assicurazione per l’invalidità ai sensi dell’articolo 26bis capoverso 1 LAI e le tariffe stabilite importi massimi ai sensi degli articoli 21quater capoverso 1 lettera c e 27 capoverso 3 LAI.152 150 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20143177). 151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |