Ordinanza
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Art. 27bis Valutazione del grado d’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale 174
1 Per valutare il grado d’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi d’invalidità:
2 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa:
3 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete:
174Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |