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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
3 L’assunzione delle spese per vitto e alloggio è considerata preponderante per la soppressione della rendita d’invalidità ai sensi dell’articolo 43 capoverso 2 LAI, quando l’assicurazione sopperisce interamente alle spese per vitto e alloggio durante almeno cinque giorni la settimana.177
175Abrogato dal n. I dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
176Abrogato dal n. I dell’O del 12 set. 1984, con effetto dal 1° nov. 1984 (RU 1984 1186).
177Introdotto dal n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).