Ordinanza
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Art. 3 Infermità congenite 22
1 I seguenti termini di cui all’articolo 13 capoverso 2 LAI sono precisati come segue:
2 La sola predisposizione a un’affezione non è considerata infermità congenita. 3 Il momento in cui l’infermità congenita è riconosciuta come tale è irrilevante. 4 La natura, la durata e l’entità di un provvedimento sanitario secondo l’articolo 13 LAI nonché il fornitore della prestazione sono stabiliti nella decisione o comunicazione di assegnazione. 22Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |