Ordinanza
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Art. 3decies Rimborso dei medicamenti nel singolo caso 35
1 Salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza, per il rimborso dei medicamenti secondo l’articolo 14ter capoverso 3 LAI si applicano per analogia le disposizioni d’esecuzione della LAMal36 concernenti il rimborso di medicamenti nel singolo caso. 2 L’ufficio AI decide entro un termine adeguato sul rimborso di un medicamento nel singolo caso. L’UFAS stabilisce mediante direttive in quali casi occorre consultarlo preventivamente. 35 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |