Ordinanza
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Art. 3ter Inizio e durata dei provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite 24
1 Il diritto alla cura di un’infermità congenita nasce con l’inizio dei provvedimenti sanitari, ma al più presto a nascita avvenuta. 2 Esso si estingue alla fine del mese durante il quale l’assicurato ha compiuto i 20 anni. 24Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |