Ordinanza
|
Art. 3quinquies Prestazioni di cura mediche ambulatoriali 26
1 Per prestazioni di cura mediche ambulatoriali secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera b LAI s’intendono i provvedimenti forniti da personale infermieristico necessari per la valutazione, la consulenza e il coordinamento nonché per esami e cure dispensati all’assicurato. 2 Le cure prestate in un ospedale o una casa di cura non sono considerate prestazioni di cura mediche ambulatoriali secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera b LAI. 3 Se lo stato di salute dell’assicurato richiede una sorveglianza di lunga durata nell’ambito dell’esecuzione di un provvedimento di esami e cure, l’assicurazione per l’invalidità rimborsa le prestazioni fornite dal personale infermieristico per al massimo 16 ore al giorno. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) disciplina i casi in cui è opportuno un rimborso maggiore. 4 Il DFI emana disposizioni d’esecuzione circa il contenuto e l’entità delle prestazioni di cura mediche ambulatoriali. 26 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |