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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
1 I seguenti termini di cui all’articolo 13 capoverso 2 LAI sono precisati come segue:
a.
malformazione congenita: malformazione di organi o parti del corpo esistente alla nascita;
b.
malattia genetica: affezione riconducibile a un’alterazione del patrimonio genetico dovuta a una mutazione genetica o a un difetto genetico;
c.
affezione prenatale e perinatale: affezione già esistente al momento della nascita o sorta al più tardi sette giorni dopo;
d.
affezione che compromette la salute:affezione che causa danni fisici o mentali oppure disturbi funzionali;
e.
affezione che presenta una certa gravità: affezione che in mancanza di cura causa una limitazione funzionale duratura che non può più essere corretta del tutto;
f.
cure di lunga durata:cure che durano più di un anno;
g.
cure complesse: cure che richiedono l’interazione di almeno due ambiti specialistici;
h.
affezione che può essere curata:affezione il cui decorso può essere influenzato favorevolmente dai provvedimenti sanitari di cui all’articolo 14 LAI volti alla cura delle infermità congenite.
2 La sola predisposizione a un’affezione non è considerata infermità congenita.
3 Il momento in cui l’infermità congenita è riconosciuta come tale è irrilevante.
4 La natura, la durata e l’entità di un provvedimento sanitario secondo l’articolo 13 LAI nonché il fornitore della prestazione sono stabiliti nella decisione o comunicazione di assegnazione.
22Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).