Ordinanza
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Art. 35ter Istituti 211
1 Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo destinate all’assistenza o alla cura degli assicurati in cui l’assicurato:
2 Le istituzioni secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale del 6 ottobre 2006212 sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn) riconosciute, conformemente all’articolo 4 LIPIn, da uno o più Cantoni sono considerate istituti. 3 Le forme di alloggio collettivo gestite da un istituto secondo il capoverso 1 che usufruiscono di prestazioni d’aiuto da quest’ultimo sono equiparate agli istituti. 4 Non sono considerate istituti in particolare le forme di alloggio collettivo in cui l’assicurato:
5 Le istituzioni destinate alla cura medica non sono considerate istituti. 211 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20143177). |