Ordinanza
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Art. 38 Accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana 218
1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un’istituzione e a causa di un danno alla salute:
2 L’assicurato continua ad avere diritto all’assegno per grandi invalidi secondo l’articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d’invalidità dell’AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell’AVS.219 3 È considerato unicamente l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390–398 del Codice civile220.221 218Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). 219 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). 221 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20143177). |