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Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)1

1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.

Art. 39d Durata minima dell’assunzione

L’as­si­cu­ra­to ha di­rit­to al con­tri­bu­to per l’as­si­sten­za sol­tan­to se, a cau­sa del suo bi­so­gno di aiu­to, ne­ces­si­ta dell’as­sun­zio­ne di uno o più as­si­sten­ti per più di tre me­si.