Ordinanza
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Art. 39h Impedimento al lavoro
1 Se l’assistente è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, il contributo per l’assistenza continua a essere versato per la durata del diritto al salario secondo l’articolo 324a del Codice delle obbligazioni228, ma al massimo per tre mesi; le prestazioni assicurative versate per compensare le conseguenze economiche di tale impedimento al lavoro sono dedotte. 2 Se l’assistente è impedito di lavorare per motivi inerenti alla persona dell’assicurato, il contributo per l’assistenza continua a essere versato per al massimo tre mesi; l’importo annuo del contributo per l’assistenza non può essere superato. |