Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)1
1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 19722338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono accentrati.
Art. 39hImpedimento al lavoro
1 Se l’assistente è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, il contributo per l’assistenza continua a essere versato per la durata del diritto al salario secondo l’articolo 324a del Codice delle obbligazioni228, ma al massimo per tre mesi; le prestazioni assicurative versate per compensare le conseguenze economiche di tale impedimento al lavoro sono dedotte.
2 Se l’assistente è impedito di lavorare per motivi inerenti alla persona dell’assicurato, il contributo per l’assistenza continua a essere versato per al massimo tre mesi; l’importo annuo del contributo per l’assistenza non può essere superato.