Ordinanza
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Art. 39i Fatturazione
1 L’assicurato presenta mensilmente una fattura all’ufficio AI. 2 Possono essere fatturate le ore di lavoro effettivamente prestate dall’assistente durante il giorno e quelle computate in applicazione dell’articolo 39h.229 2bis Per notte può essere fatturato esclusivamente l’importo forfettario previsto per il servizio notturno. Esso può essere fatturato, se l’assistente si tiene a disposizione per un intervento.230 2ter Gli importi forfettari non fatturati per il servizio notturno possono essere utilizzati e computati anche per il giorno. Per il computo durante il giorno, gli importi forfettari per il servizio notturno sono convertiti in ore dividendoli per la tariffa oraria di cui all’articolo 39f capoverso 1.231 3 L’importo della fattura mensile può superare l’importo mensile del contributo per l’assistenza al massimo del 50 per cento, a condizione che non sia superato l’importo annuo di cui all’articolo 39g capoverso 2. 4 Durante una fase acuta certificata da un medico, gli assicurati con una grande invalidità di grado lieve possono fatturare per al massimo tre mesi consecutivi un importo che supera di oltre il 50 per cento l’importo mensile del contributo per l’assistenza. I limiti massimi di ore mensili di cui all’articolo 39e capoverso 2 non possono essere superati. 229 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 230 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 231 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |