Ordinanza
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Art. 39j Consulenza 232
1 L’ufficio AI fornisce agli assicurati consulenza sul contributo per l’assistenza di cui agli articoli 42quater–42octies LAI. Può delegare l’incarico a terzi di sua scelta o proposti dall’assicurato. 2 Se la consulenza è fornita da terzi, l’ufficio AI può accordare ogni tre anni prestazioni per un importo massimo di 1500 franchi. Dopo la richiesta di un contributo per l’assistenza e prima della sua concessione, l’importo delle prestazioni non può superare i 700 franchi.233 3 Il contributo massimo per prestazioni di consulenza fornite da terzi ammonta a 75 franchi all’ora.234 232 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20143177). 233 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 234 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |