Ordinanza
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Art. 43
1 Un apposito «Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero» s’è costituito presso l’Ufficio centrale di compensazione. 2 Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il DFI e con il Dipartimento federale degli affari esteri, emana le prescrizioni necessarie in materia d’organizzazione. |