Ordinanza
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Art. 4a Orientamento professionale 51
1 L’orientamento professionale di cui all’articolo 15 LAI può essere composto da:
2 Sono considerati provvedimenti ai sensi del capoverso 1 lettera b i provvedimenti vicini al mercato del lavoro che si svolgono dopo la conclusione dell’obbligo scolastico in aziende del mercato del lavoro primario o istituzioni al fine di verificare l’idoneità e la predisposizione dell’assicurato a possibili formazioni e di familiarizzare l’assicurato con le esigenze del mercato del lavoro primario. Questi provvedimenti hanno una durata di 12 mesi al massimo. 3 Sono considerati provvedimenti ai sensi del capoverso 1 lettera c i provvedimenti che si svolgono in aziende del mercato del lavoro primario o istituzioni al fine di verificare l’idoneità e la predisposizione dell’assicurato a possibili attività e indirizzi professionali. Questi provvedimenti hanno una durata complessiva di tre mesi al massimo. Se le informazioni necessarie per decidere un indirizzo professionale o un’attività non sono ancora disponibili, i provvedimenti possono essere prolungati di tre mesi al massimo. 4 Gli obiettivi e la durata dei provvedimenti di cui ai capoversi 2 e 3 sono stabiliti individualmente in funzione delle capacità dell’assicurato. Si pone fine al provvedimento in particolare se:
51 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |