Ordinanza
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Art. 5bis Spese supplementari dovute all’invalidità 54
1 Un assicurato che non ha ancora concluso la sua formazione professionale ha diritto al rimborso delle spese di formazione supplementari dovute all’invalidità, se:
2 Se l’assicurato aveva già iniziato una formazione prima di essere invalido oppure nel caso in cui, senza invalidità, avrebbe potuto svolgere una formazione evidentemente meno costosa, le spese necessarie a quella formazione servono da base comparativa per il calcolo delle spese supplementari dovute all’invalidità. 3 Sono considerate spese supplementari dovute all’invalidità le spese che una persona invalida deve sostenere in più rispetto a una persona non invalida per la prima formazione professionale o per il perfezionamento a causa dell’invalidità. 4 Queste spese supplementari sono considerate rilevanti, se ammontano almeno a 400 franchi l’anno. 5 Nel calcolo delle spese supplementari dovute all’invalidità sono computabili:
6 Se, a causa della sua invalidità, l’assicurato è posto in un centro di formazione, l’assicurazione per l’invalidità si assume le spese di vitto e alloggio. 7 In caso di vitto e alloggio fuori dal centro di formazione, l’assicurazione per l’invalidità rimborsa, fatti salvi accordi contrattuali (art. 24 cpv. 2):
54 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2003 (RU 2003 3859). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |